PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
FINALITÀ, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue la finalità di favorire, anche attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, la realizzazione di nuove infrastrutture sportive e la ristrutturazione di quelle esistenti secondo adeguati criteri di sicurezza, fruibilità, confortevolezza e redditività della gestione economico-finanziaria.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «infrastruttura sportiva», l'impianto sportivo destinato all'esercizio dell'attività agonistica da parte di società sportive professionistiche, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, nonché degli spalti e di tutte le aree interne strettamente connesse, quali spogliatoi, zone di riscaldamento, aree stampa e altre, nonché delle parti collaterali destinate alle attività commerciali della società sportiva, quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo e altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio;

 

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          b) «complesso sportivo multifunzionale», il complesso costituito da una o più infrastrutture sportive e da una o più strutture, anche non contigue, comunque funzionali alla realizzazione del progetto, destinate queste ultime, a titolo esemplificativo, ad attività commerciali anche di terzi, ricettive, di svago e tempo libero, di servizio, nonché a insediamenti residenziali o direzionali, ove ritenuti di valore aggiuntivo al progetto o agli interessi pubblici di riqualificazione urbana;

          c) «progetto di massima», un progetto comprensivo di relazione illustrativa, contenente anche le previsioni volumetriche e le relative funzioni, relazione tecnica, planimetria generale e schemi grafici, studio di prefattibilità ambientale, studio di fattibilità economica e relazione di fattibilità che determina la configurazione dell'impianto sportivo attraverso uno studio della realtà e delle esigenze locali;

          d) «progetto definitivo», un progetto comprensivo di relazione descrittiva, relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e sismica, relazioni tecniche specialistiche, rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico, elaborati grafici, studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, ovvero studio di fattibilità ambientale, calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nonché ogni altro documento progettuale richiesto, dalla normativa vigente in ambito locale, per il rilascio del provvedimento abilitativo all'edificazione;

          e) «soggetto proponente», la società sportiva fruitrice dell'infrastruttura sportiva unitamente ai soggetti privati che, intendendo effettuare investimenti sul complesso sportivo multifunzionale, hanno stipulato un accordo con la medesima società sportiva per la cessione dell'infrastruttura sportiva ovvero per il conferimento del diritto d'uso, per una durata di almeno vent'anni anni, a qualsiasi titolo, dell'infrastruttura sportiva medesima;

          f) «comune», il comune sul cui territorio è realizzato il complesso sportivo multifunzionale o sul cui territorio è ubicata,

 

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alla data di entrata in vigore della presente legge, l'infrastruttura sportiva, ovvero il comune di appartenenza della società sportiva che fruisce dell'infrastruttura sportiva.

Art. 3.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle infrastrutture sportive e ai complessi sportivi multifunzionali, di nuova costruzione e già esistenti, nei quali è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 7.500.

Capo II
REALIZZAZIONE DI COMPLESSI SPORTIVI MULTIFUNZIONALI

Art. 4.
(Localizzazione).

      1. La localizzazione delle aree nelle quali realizzare il complesso sportivo multifunzionale avviene:

          a) ad iniziativa del soggetto proponente che, d'intesa con il comune su cui insiste il complesso sportivo multifunzionale, presenta il progetto di massima;

          b) ad iniziativa del comune il quale, tenuto conto del suo specifico interesse alla realizzazione di un complesso sportivo multifunzionale nell'ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio, chiede al soggetto proponente la presentazione del progetto di massima.

      2. Il progetto di massima è approvato dal comune entro trenta giorni dalla data di ricezione.
      3. Qualora la realizzazione del progetto di massima necessiti dell'approvazione da parte anche di altri enti locali, il comune indice, entro sette giorni dalla data di ricezione del progetto di massima medesimo, una conferenza di servizi con la

 

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partecipazione degli enti locali interessati. Nell'ambito della citata conferenza, che deve pronunciarsi entro quarantacinque giorni, gli enti locali possono emettere pareri e provvedimenti di loro competenza, anche in deroga o in variante degli strumenti vigenti.
      4. Le approvazioni di cui ai commi 2 e 3 valgono come dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento previsto, nonché di indifferibilità e di urgenza, e determinano le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici che sono ratificate dal comune entro trenta giorni a pena di decadenza.
      5. La mancata approvazione del comune o della conferenza di servizi di cui al comma 3 deve essere motivata.
      6. Qualora la realizzazione del complesso sportivo multifunzionale ricada, anche parzialmente, su un'area pubblica, l'approvazione del progetto di massima costituisce titolo in favore del soggetto proponente per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, dell'area in questione a seguito di trattativa diretta esclusiva con l'ente proprietario, o di altro accordo economico satisfattivo dell'interesse alla realizzazione del progetto medesimo.

Art. 5.
(Procedura autorizzativa per la realizzazione del complesso sportivo multifunzionale).

      1. Approvata la localizzazione ai sensi dell'articolo 4, il soggetto proponente predispone il progetto definitivo e lo presenta al comune presso lo sportello unico per l'edilizia.
      2. Il progetto definitivo è presentato entro centottanta giorni dalla data di approvazione del progetto di massima. Il termine è eventualmente prorogabile da parte del comune per un tempo massimo di ulteriori centottanta giorni, tenuto conto della complessità dell'intervento. In caso di mancata presentazione del progetto definitivo nel termine previsto, l'approvazione

 

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della localizzazione di cui all'articolo 4 si intende decaduta.
      3. Lo sportello unico per l'edilizia cura l'istruzione della pratica e acquisisce i pareri da parte degli organi e degli enti competenti ai sensi della legislazione vigente in materia.
      4. Lo sportello unico per l'edilizia trasmette al comune il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo di cui al comma 2.
      5. Il comune si pronuncia definitivamente entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere di cui al comma 4. Decorso tale termine senza alcuna pronunzia, il progetto si intende approvato per silenzio assenso e costituisce variante agli strumenti locali eventualmente contrastanti.
      6. L'eventuale diniego di approvazione da parte del comune deve essere motivato con riferimento esclusivamente ad aspetti nuovi e diversi da quelli relativi al progetto di massima. Qualora il soggetto proponente ritenga la motivazione del provvedimento di diniego inadeguata o illegittima, può richiedere l'intervento del Ministro delle infrastrutture, il quale, entro trenta giorni, sentiti gli enti interessati, il soggetto proponente e i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per le politiche giovanili e le attività sportive, valuta l'accoglibilità del progetto, nominando, se del caso, un commissario ad acta per l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi autorizzativi, in sostituzione degli enti dissenzienti.

Capo III
RISTRUTTURAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI

Art. 6.
(Patrimonio disponibile del comune).

      1. Al fine di favorire un'efficace e trasparente attività di ristrutturazione

 

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delle infrastrutture sportive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per il quinquiennio 2008-2013, le predette infrastrutture sportive rientrano nel patrimonio disponibile del comune.
      2. Ai fini di cui al comma 1, il comune inserisce nel proprio patrimonio disponibile l'infrastruttura sportiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.
(Privatizzazione delle infrastrutture sportive esistenti).

      1. Le infrastrutture sportive, una volta divenute patrimonio disponibile del comune ai sensi dell'articolo 6, possono essere oggetto di alienazione da parte del medesimo comune.
      2. Unitamente all'infrastruttura sportiva, possono essere oggetto dell'alienazione di cui al comma 1 anche le aree e le strutture ad essa funzionali o pertinenziali, quali, a titolo esemplificativo, parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.
      3. L'acquirente deve garantire l'uso delle infrastrutture di cui al comma 2 per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e di spettacolo.
      4. Nell'atto di alienazione il comune deve specificare le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni di uso esistenti, delle infrastrutture sportive e delle aree funzionali e pertinenziali al fine di consentire lo sfruttamento economico quotidiano delle infrastrutture e delle aree medesime.
      5. Le opere di ristrutturazione delle infrastrutture sportive, purché conformi con le destinazioni d'uso previste ai sensi dei commi 2, 3 e 4 e iniziate entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere realizzate in base a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e

 

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regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
      6. Qualora l'acquirente intenda eseguire lavori di ristrutturazione dell'infrastruttura sportiva si applicano le procedure di cui agli articoli 4 e 5.
      7. Nel caso di fallimento della società sportiva acquirente, ai sensi del presente articolo, entro dieci anni dall'acquisto, gli effetti dell'alienazione vengono meno e il bene rientra nel patrimonio disponibile del comune.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.
(Agevolazioni fiscali e tributarie relative alle superfici delle infrastrutture sportive).

      1. Al fine di garantire la più completa attuazione della presente legge, i comuni possono esentare, per almeno dieci anni, le superfici delle infrastrutture sportive nuove realizzate e di quelle ristrutturate dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), degli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione.
      2. Le aziende utilizzatrici di spazi o di servizi particolari funzionali all'attività espletata dalle infrastrutture sportive di cui al comma 1 possono detrarre dalle imposte sui redditi i relativi costi.

Art. 9.
(Istituto per il credito sportivo).

      1. Le infrastrutture sportive realizzate ai sensi della presente legge possono essere sottoposte ad ipoteca a favore dell'Istituto per il credito sportivo in garanzia di finanziamenti eventualmente erogati dal medesimo Istituto.

 

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Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.